1. Le risorse dell'Agenzia comprendono:
a) le quote versate dai membri effettivi, stabilite per il primo anno in 516 euro per ciascuno di essi e successivamente determinate dal consiglio di amministrazione;
b) i contributi accordati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da altri enti pubblici;
c) le altre risorse non vietate dalla legge, tra cui in particolare contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.