Art. 11.
(Risorse economiche).

      1. Le risorse dell'Agenzia comprendono:

          a) le quote versate dai membri effettivi, stabilite per il primo anno in 516 euro per ciascuno di essi e successivamente determinate dal consiglio di amministrazione;

          b) i contributi accordati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e da altri enti pubblici;

          c) le altre risorse non vietate dalla legge, tra cui in particolare contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.